Visualizzazioni totali

pubb

domenica 24 luglio 2011

DIVIETO DI FIRMA? UNA BUFALA

L'avv. Mattia Grassani cura gli interessi dell'Acr Messina
Articolo 19 del nuovo codice di giustizia sportiva. Si occupa delle sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società. Al comma 2 recita così: "La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli impianti sportivi, compresi gli spogliatoi e i locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della Figc, dell'Uefa e della Fifa; d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa o a mezzi di comunicazione concernenti l'attività sportiva; il divieto a partecipare a riunioni, anche informali, con tesserati Figc o con agenti di calciatori in possesso di licenza Fifa". 
Codice alla mano, ciò che più interessa in relazione alla delicata vicenda delle firme apposte dal presidente dell'Acr Messina, Bruno Martorano (che sta scontando un'inibizione di 6 mesi per la vicenda Alizzi, che è costata anche un punto di penalizzazione e 5 mila euro di ammenda già pagata), è la lettera a) del comma 2 che fa riferimento al divieto di rappresentare la società di appartenenza in "attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale". Questo è il punto centrale. Una firma per la richiesta d'iscrizione a un campionato dilettantistico e un'altra per il ricorso alla Covisod (con tutti gli allegati in regola) rientra in effetti in questo divieto imposto al presidente Martorano dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 del nuovo codice di giustizia sportiva? La domanda è sorta spontanea, appena abbiamo scoperto al punto 8 della pagina 162 del nuovo codice del calcio, che "I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 (si fa riferimento ai dirigenti inibiti, ndr) possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa delle proprie società". E se una firma può essere considerata un'attività amministrativa, vuoi vedere che tutto questo polverone è una bufala? Leggendo attentamente fra le carte sembrerebbe di sì. Ora bisognerà vedere cosa ne penseranno gli organi federali, mentre l'avv. Grassani ha già una freccia in più al proprio arco.

Nessun commento:

Posta un commento